La Cura

Lo psicoanalista in tribunale: apporto significativo o corruzione della mente? Renata Rizzitelli

Psicoanalisi e Giustizia
Lo psicoanalista in tribunale: apporto significativo o corruzione della mente? Renata Rizzitelli
Paul Klee (1923) L’equilibrista

Parole chiave: lavoro peritale, ambito giudiziario, controtransfert, etica professionale, psicoanalisi

Autore: Renata Rizzitelli

Titolo: Lo psicoanalista in tribunale: apporto significativo o corruzione della mente?

Introduzione:

Il lavoro di Renata Rizzitelli ci riporta a dei versi celebri di Brecht:

“Certo, se il dubbio lodate non lodate però quel dubbio che è disperazione! Che giova poter dubitare, a colui che non riesce a decidersi! Può sbagliare ad agire chi di motivi troppo scarsi si contenta! ma inattivo rimane nel pericolo chi di troppi ha bisogno.”

B. Brecht “Lode del dubbio” 1939.

La difficoltà, ci dice la collega, è quella di continuare a operare in uno spazio di mezzo tra la semplificazione banale (“La psicoanalisi rischia allora di ridursi a una psicologia erudita del senso comune”) e la complessità che induce alla paralisi, si tratta di accettare il dubbio, l’incompletezza, la parzialità come stabile compagno di lavoro in una ricerca di comprensione che è sempre asintotica. In una CTU, ci dice l’autrice, sono molte di più le cose che si sanno ma non si dicono e non si scrivono, di quelle che poi appariranno all’interno della relazione, è più rispettosa l’astinenza e la consapevolezza dei limiti, dell’entusiasmo messianico di chi vuole imporre, con un potere preso a prestito, le proprie convinzioni. Una riflessione che ci riporta ai confini etici e tecnici, del nostro operare in territori inconsueti, alla consapevolezza delle ragioni dell’altro. Ugo Sabatello

Abstract:

Il contributo analizza il ruolo dello psicoanalista nel lavoro peritale in ambito giudiziario, soffermandosi sulle sfide legate alla gestione dell’assetto mentale e alla distinzione tra setting clinico e giudiziario. Viene approfondita la differenza tra verità psichica e verità oggettiva, evidenziando come il contributo specifico dell’analista non consista in diagnosi o giudizi, ma nel mantenimento di uno spazio di pensabilità capace di tollerare l’ambiguità e di leggere i processi psichici e relazionali. Richiamando concetti della teoria psicoanalitica quali campo psicologico, capacità negativa (Bion) e spazio potenziale (Winnicott), il testo esplora rischi, limiti e opportunità del lavoro peritale. Il confronto tra colleghi e la supervisione vengono indicati come dispositivi fondamentali per elaborare il controtransfert, riconoscere i punti ciechi e sostenere una funzione epistemica ed etica sobria e responsabile, rispettosa della complessità psichica e dei limiti del sapere psicologico.


Il lavoro peritale e i rischi per il setting mentale

La presenza dello psicoanalista nel contesto giudiziario, in qualità di perito o consulente tecnico, solleva interrogativi complessi che non riguardano soltanto la legittimità giuridica di tale funzione, ma anche le sue implicazioni sul piano psicoanalitico ed etico. Se infatti, dal punto di vista normativo non esiste un’incompatibilità formale tra la pratica psicoanalitica e l’attività peritale, è sul terreno del setting interno dello psicoanalista che si gioca la questione più delicata.

Il lavoro peritale si fonda su un mandato profondamente diverso da quello analitico. In tribunale allo psicoanalista viene richiesto di valutare, concludere, formulare un sapere comunicabile e utilizzabile ai fini di una decisione. Il tempo è delimitato, la finalità è esplicita, la domanda non è di cura ma di accertamento. Al contrario, il setting analitico si struttura attorno a una domanda soggettiva, al primato della dimensione inconscia, alla sospensione del giudizio e alla rinuncia a una verità conclusiva. La verità analitica è una verità psichica, mai definitivamente stabilita. Come osserva Freud, «la realtà psichica è una forma di esistenza particolare, che non va confusa con la realtà materiale» (L’interpretazione dei sogni, 1900).

Il rischio non risiede dunque tanto nell’alternanza dei contesti, quanto nella possibile contaminazione delle funzioni. Il pericolo è che la posizione valutativa richiesta dal tribunale si insinui progressivamente nell’assetto mentale dell’analista, modificandone la capacità di tollerare l’incertezza, l’ambiguità e il non-sapere che costituiscono il cuore dell’ascolto analitico.

La mente analitica,  esposta in modo continuativo alla necessità di considerare e di concludere, può trasformarsi impercettibilmente in una mente valutativa, riducendo la propria disponibilità a sostare nell’indeterminato. Bion definisce questa disposizione come capacità negativa, indispensabile per sostenere il pensiero in assenza di certezze e di significati immediatamente stabilizzabili.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dal rapporto con il potere. Il tribunale investe il perito di un’autorità simbolica forte: la parola dell’esperto acquista un valore performativo, capace di incidere concretamente sul destino dei soggetti coinvolti. Questa investitura può favorire, anche inconsciamente, identificazioni narcisistiche con il ruolo, collusioni con l’istanza normativa e una riduzione della sensibilità alla complessità conflittuale e transferale. La psicoanalisi, per sua natura, richiede invece una posizione di relativa marginalità rispetto al potere e alle sue logiche decisionali.

Un altro  rischio riguarda l’uso della teoria psicoanalitica in ambito forense. In un contesto che richiede chiarezza, coerenza e giustificazione, la teoria può essere utilizzata in modo difensivo, come strumento di legittimazione o di semplificazione, perdendo la propria funzione critica e perturbante. La psicoanalisi rischia allora di ridursi a una psicologia erudita del senso comune, tradendo la propria vocazione a interrogare l’opaco e il contraddittorio del funzionamento psichico.

La possibile “corruzione” del setting mentale non è mai immediata né evidente. È piuttosto un processo lento e cumulativo, che si manifesta attraverso segnali sottili: una minore tolleranza dell’incertezza, l’urgenza di comprendere e spiegare, il bisogno di trarre conclusioni. Non si tratta di una perdita spettacolare ma di uno scivolamento progressivo che richiede un’attenzione costante.

Ciò non significa che lo psicoanalista debba necessariamente escludere il rapporto con il contesto giudiziario: significa però riconoscere che il lavoro peritale non è, e non può essere, psicoanalisi.

Alcune condizioni appaiono allora indispensabili per limitare i rischi: una netta separazione dei ruoli, l’esclusione assoluta di sovrapposizioni con il proprio lavoro clinico, una supervisione analitica continuativa, la capacità di disidentificarsi dal ruolo forense e, non da ultimo, una regolazione – a discrezione del singolo – dell’attività peritale.

Tutti questi elementi rinviano, in ultima istanza, alla questione del setting interno dello psicoanalista. Se il setting esterno è definito da regole, tempi e ruoli, il setting interno riguarda invece la posizione soggettiva dell’analista: il modo in cui egli si dispone all’ascolto, alla gestione del transfert e del controtransfert, alla sospensione del giudizio e del sapere. Il lavoro peritale, proprio perché sollecita funzioni valutative, decisionali e normative, può incidere su questo assetto interno anche al di là del contesto giudiziario in senso stretto.

È in questo senso che i rischi del lavoro peritale non possono essere ridotti a una questione di competenze tecniche o di correttezza procedurale. Essi toccano la dimensione etica della pratica psicoanalitica, nella misura in cui mettono in gioco la capacità dell’analista di mantenere una posizione di ascolto non saturata dal sapere, dal potere e dall’urgenza di trovare soluzioni  conclusive da proporre al Giudice. La tenuta del setting interno diventa allora la condizione preliminare per poter accogliere e sostenere i movimenti transferali senza trasformarli in oggetti di valutazione o di controllo.

La posizione dello psicoanalista nel contesto giudiziario

Pur trattandosi di un terreno estremamente complesso e delicato, gli psicoanalisti portano competenze uniche, perché mettono in campo una mente formata dalla psicoanalisi, e non la psicoanalisi stessa, riuscendo a mantenere aperto uno spazio di pensabilità anche nel contesto giudiziario.

Alcuni analisti scelgono consapevolmente di non operare in tribunale, ritenendo che la tutela del proprio assetto mentale analitico rappresenti una priorità irrinunciabile. Altri accettano il confronto con il campo giuridico, assumendone però i costi e i rischi. In entrambi i casi, la questione non può essere né elusa né banalizzata.

In conclusione, si può affermare che lo psicoanalista può lavorare come perito, ma non in quanto psicoanalista. Il passaggio da un campo all’altro richiede una consapevolezza rigorosa dei confini, sapendo che il rischio di contaminazione non è mai del tutto eliminabile  e che la responsabilità principale resta quella di mantenere un setting interno capace di sostenere la complessità psichica e la possibilità di leggere le dinamiche inconsce, accogliendo l’inconscio senza ridurlo a norma né a giudizio.

Se il rischio principale del lavoro peritale per lo psicoanalista è la perdita o l’alterazione del proprio assetto mentale, occorre allora chiedersi che cosa, nonostante tutto, lo psicoanalista possa effettivamente portare nel contesto giudiziario senza allontanarsi dalla propria formazione.

Lo psicoanalista non porta in tribunale la psicoanalisi come pratica clinica né il dispositivo analitico. Porta piuttosto un particolare modo di pensare il soggetto, una specifica competenza nella lettura dei processi psichici e relazionali ed una sensibilità alla complessità che può rappresentare un valore aggiunto nel lavoro peritale.

In primo luogo, lo psicoanalista porta un’attenzione strutturale alla dimensione inconscia. Ciò non significa “interpretare” l’inconscio dei periziandi,  né formulare ipotesi diagnostiche in senso analitico, ma riconoscere che comportamento, discorso e contraddizioni del soggetto non sono mai interamente trasparenti a se stessi né univoci. Tale consapevolezza consente di adottare una maggiore prudenza nell’attribuzione di intenzionalità, responsabilità e coerenza, evitando letture eccessivamente lineari o moralizzanti.

In secondo luogo, lo psicoanalista porta una competenza nella lettura della relazione. Il colloquio peritale non è un atto neutro: è un incontro asimmetrico, carico di aspettative, paure e strategie difensive. L’analista è particolarmente attrezzato per cogliere come il soggetto si posiziona di fronte all’autorità, come costruisce il proprio racconto, quali affetti emergono o vengono evitati, e come il contesto stesso contribuisca a modellare la comunicazione. Questa sensibilità relazionale permette di valutare il materiale raccolto con maggiore finezza e cautela.

Un ulteriore contributo riguarda la capacità di tollerare la complessità e le contraddizioni del soggetto. In tribunale vi è spesso una pressione a classificare ed a giungere a conclusioni chiare entro tempi prestabiliti. Lo psicoanalista può invece introdurre una funzione di contenimento della complessità, segnalando i limiti della conoscenza, le zone d’ombra e le contraddizioni non risolvibili. Ciò non indebolisce il lavoro giudiziario, ma può renderlo più in contatto con la realtà psichica dei soggetti coinvolti, evitando forzature interpretative.

La lettura psicoanalitica porta  una particolare attenzione alla dimensione temporale;  abitua a pensare il funzionamento psichico come risultato di una storia, di processi di sviluppo, di rotture e continuità relazionali. In ambito peritale, ciò può tradursi in una maggiore cautela nel trarre inferenze immediate da comportamenti isolati o da frammenti narrativi decontestualizzati.

Infine, l’approccio psicoanalitico può introdurre una postura etica specifica: la consapevolezza dei limiti del sapere, la rinuncia ad un uso onnipotente della teoria e l’attenzione agli effetti che le proprie parole producono sul destino del soggetto. Questa postura non coincide con l’astensione analitica, ma ne conserva un nucleo fondamentale: il rispetto per la complessità del soggetto e per ciò che, di essa, resta difficilmente riconducibile a una mera valutazione tecnica.

In questo senso, il contributo dello psicoanalista in tribunale non consiste nell’offrire risposte più “vere” o più profonde, ma nel mantenere aperto uno spazio di pensabilità all’interno di un contesto che, per sua natura, tende alla chiusura decisionale. È un contributo prezioso, ma fragile, che richiede una costante consapevolezza dei confini e dei rischi.

Si potrebbe allora sintetizzare così:

lo psicoanalista, nel lavoro peritale, non porta la psicoanalisi, ma una mente formata dalla psicoanalisi, a condizione che sappia riconoscere quando e come tale mente rischia di essere trasformata dal contesto in cui opera.

La funzione trasformativa dello psicoanalista nel lavoro peritale: tra verità psichica e verità oggettiva

Interrogarsi sulla possibilità per lo psicoanalista di esercitare una funzione trasformativa nel lavoro peritale implica anzitutto un chiarimento dei confini. La trasformazione che caratterizza il processo psicoanalitico non può essere trasposta direttamente nel contesto giudiziario senza generare confusioni di ruolo o indebite aspettative terapeutiche. Tuttavia, rinunciare completamente a ogni dimensione trasformativa significherebbe negare un aspetto specifico della formazione psicoanalitica, anche al di fuori del setting clinico, operando in un ambito di estensione del metodo.

La funzione trasformativa, nel lavoro peritale, non è quindi clinica né terapeutica, ma assume una forma diversa: epistemica, relazionale ed etica. Essa riguarda il modo in cui il materiale viene raccolto, pensato, organizzato e restituito, e il modo in cui il sapere psicologico viene messo al servizio della decisione giudiziaria senza pretendere di sostituirvisi.

Un nodo centrale di questa differenza riguarda il rapporto con la verità. Il tribunale è orientato alla ricerca di una verità giuridica, fattuale, ricostruibile attraverso prove, testimonianze e accertamenti. La psicoanalisi, al contrario, lavora sulla verità psichica, una verità che non coincide necessariamente con i fatti accaduti, ma con il modo in cui essi sono stati vissuti, rappresentati, trasformati e inscritti nella storia interna del soggetto. La verità psichica non è verificabile in senso probatorio, ma resta decisiva per comprendere il funzionamento mentale, le modalità relazionali e le risposte affettive di una persona.

Il perito psicoanalista non è chiamato a stabilire la verità dei fatti concreti né a pronunciarsi sull’attendibilità oggettiva degli eventi. Il suo compito non è ricostruire “che cosa è realmente accaduto”, ma aiutare il giudice a comprendere come il soggetto si è costituito nel tempo, quali esperienze emotive e affettive hanno modellato il suo modo di percepire sé e l’altro, e quali conflitti, difese e modalità relazionali sono attive nel presente. In questo senso, il contributo psicoanalitico si colloca su un piano storico ma non cronachistico: una storia interna, affettiva e relazionale.

La funzione trasformativa si esercita allora nel passaggio da un materiale spesso frammentario, contraddittorio o carico di angoscia a un inquadramento che renda tale materiale pensabile, senza forzarlo in spiegazioni riduttive o diagnosi reificate. Lo psicoanalista è particolarmente attrezzato a tollerare la coesistenza di elementi discordanti, a riconoscere le difese senza smascherarle e a mantenere aperte le zone d’ombra senza colmarle artificiosamente. Questa capacità di sostare nell’incertezza rappresenta già di per sé una trasformazione rispetto alla naturale pressione verso la linearità tipica del contesto giudiziario.

Inoltre, lo psicoanalista può svolgere una funzione trasformativa nel modo in cui si rapporta al sapere. Nel lavoro peritale vi è spesso una forte richiesta di certezze, comprensibile alla luce delle esigenze decisionali del sistema giudiziario. L’analista, consapevole dei limiti strutturali di ogni sapere sulla soggettività, può restituire un sapere argomentato, circoscritto e responsabile, che distingue chiaramente tra osservazioni cliniche, ipotesi interpretative e limiti conoscitivi. In questo modo, la perizia mantiene il suo carattere di analisi critica, offrendo al giudice strumenti di riflessione senza mai sostituirsi al suo ruolo decisionale.

Anche nel colloquio peritale, pur in assenza di finalità terapeutiche, possono verificarsi effetti trasformativi minimi e non intenzionali. Offrire uno spazio di parola non immediatamente giudicante, riconoscere un affetto senza interpretarlo, restituire una riformulazione sobria e rispettosa può produrre micro-movimenti psichici. Tuttavia, tali effetti non devono mai essere ricercati né utilizzati come giustificazione del lavoro peritale: si tratta di eventuali effetti collaterali, non di obiettivi da perseguire.

Forse il contributo più autenticamente psicoanalitico consiste nel lavorare sul limite. Il perito psicoanalista può aiutare il tribunale a non chiedere al sapere psicologico ciò che esso non può dare, a non usare la perizia come strumento di onnipotenza decisionale, a riconoscere l’irriducibile della soggettività. In questo senso, la funzione trasformativa non aggiunge un sapere in più, ma trasforma il rapporto con il sapere stesso, introducendo consapevolezza dei limiti, rispetto per la complessità psichica e attenzione etica alla responsabilità del proprio intervento.

Lo psicoanalista, nel lavoro peritale, non porta la psicoanalisi come tecnica né il setting analitico come dispositivo. Porta invece una mente formata al rispetto della complessità psichica, alla distinzione tra verità psichica e verità giuridica, e alla consapevolezza che comprendere un soggetto non significa assolverlo né condannarlo, ma collocarlo in una storia emotiva e affettiva che renda intelligibili, senza giustificarli, i suoi modi di essere e di agire.

È in questa funzione di mediazione, storicizzazione interna e contenimento del sapere che si colloca, in modo sobrio e rigoroso, la funzione trasformativa dello psicoanalista nel lavoro peritale.

Un ulteriore elemento che caratterizza la specificità dello psicoanalista riguarda il suo rapporto con il pensiero e la solitudine della decisione. La formazione psicoanalitica non abitua a risposte immediate né all’illusione di un sapere autosufficiente; al contrario, educa alla possibilità – e alla legittimità – di fermarsi a pensare quando il materiale risulta opaco, disturbante o emotivamente troppo coinvolgente. Questa sospensione non è un segno di incertezza professionale, ma una funzione fondamentale per mantenere uno spazio di pensabilità nel contesto peritale.    

Campo psicologico, sospensione del pensiero  e confronto fra menti

Lo psicoanalista cresce clinicamente all’interno di una tradizione in cui il pensiero non è mai interamente solitario. Il riferimento costante al confronto con un collega più esperto – definito “supervisione” – rappresenta un dialogo tra due menti al lavoro sullo stesso materiale, finalizzato non al controllo né alla correzione ma all’ampliamento della pensabilità. Questa risorsa preserva dalla chiusura autoreferenziale, dall’agire impulsivo e dall’onnipotenza interpretativa, e consolida una sospensione del pensiero che diventa possibile anche in contesti complessi.

Tale disposizione al confronto può costituire una buona possibilità  anche nel lavoro peritale. In situazioni particolarmente complesse, cariche di risonanze emotive o di pressioni istituzionali, la possibilità di ricorrere a uno spazio di pensiero condiviso consente di elaborare il controtransfert, di riconoscere i punti ciechi e di rimettere in circolo il pensiero là dove rischierebbe di irrigidirsi. Non si tratta di delegare la responsabilità peritale, che resta individuale, ma di proteggerne la qualità e la profondità.

In questo senso, la pratica del confronto tra colleghi non rappresenta una debolezza del perito psicoanalista, ma una garanzia etica e metodologica. Essa testimonia un assetto mentale che riconosce i propri limiti e che, proprio per questo, può offrire al contesto giudiziario un sapere sobrio, riflessivo e responsabile, fondato sulla capacità di sospendere il giudizio e riflettere sulla complessità del materiale psichico, e sul dialogo tra menti.

     Bibliografia

  • Bion, W. R. (1962). Learning from Experience. London: Heinemann.
  • Bion, W. R. (1965). Transformations. London: Heinemann.
  • Freud, S. (1900). L’interpretazione dei sogni. Vienna: Deuticke.
  • Freud, S. (1937). Costruzioni nell’analisi. In Opere Complete, vol. XX.
  • Green, A. (1986). Le cose della vita psichica. Milano: Cortina.
  • Winnicott, D. W. (1971). Gioco e realtà. Torino: Bollati Boringhieri.
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  • Cancrini, T. (2022). Un tempo per l’amore. Eros, dolore, odio. Milano: Franco Angeli.
  • Naccari Carlizzi, M., & Rizzitelli, R. (a cura di) (2022). Psicoanalisi e giustizia. Milano: Franco Angeli.
  • Galeota, M., & Rizzitelli, R. (a cura di) (2024). La passione dell’odio. Il pozzo avvelenato. Milano: Franco Angeli.
  • Naccari Carlizzi, M., & Rizzitelli, R. (a cura di) (2025). Verità psichica, psicoanalisi, senso di giustizia. Milano: Franco Angeli.

Lo psicoanalista in tribunale: apporto significativo o corruzione della mente? Renata Rizzitelli Monica Castellini

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