Cultura e Società

Intervista ad A. Schillaci. A cura di P. Ferri

29/07/21
Intervista ad A. Schillaci. A cura di P. Ferri

Paola Ferri intervista Angelo Schillaci che ha contribuito alla stesura del DDL Zan approvato alla Camera e in attesa di approvazione al Senato.

Angelo Schillaci è Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato all’Università “Sapienza” di Roma dove insegna Diritti fondamentali comparati nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

Le domande riguarderanno la sessualità e la definizione del concetto di identità di genere.

Partirei quindi dal primo punto: cosa intendete per sesso biologico e sesso anagrafico? Quali sono le differenze tra i due termini e se sono in qualche modo legati alla definizione di identità di genere?

Prima di addentrarci nell’esame delle definizioni, è necessaria una premessa sul loro scopo e sulla loro specifica funzione, a scanso di equivoci. Le definizioni contenute nell’articolo 1 del DDL Zan non hanno la pretesa di “fissare” giuridicamente il significato di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. Piuttosto, servono a fornire al giudice alcuni criteri di massima funzionali all’individuazione di un movente d’odio. Segnalo, peraltro, che una norma definitoria non sarebbe nemmeno stata strettamente necessaria; tuttavia, il suo inserimento deriva da una richiesta della Commissione Affari costituzionali della Camera, preoccupata dell’insufficiente determinatezza della norma penale. Le definizioni vanno lette quindi con lenti giuridiche, sebbene ovviamente il diritto non possa mai essere del tutto scisso dai contesti socio-culturali, con i quali si mantiene in relazione critica e di (mutuo) apprendimento. Non stiamo parlando, in ogni caso, di una legge che ha la pretesa di prendere posizione nel campo dell’antropologia o della psicoanalisi; parliamo, piuttosto, di una legge che prende atto dell’esistenza di determinate esperienze di vita e, soprattutto, del fatto che esse sono spesso oggetto di crimini d’odio. Semplificando, le definizioni non servono a capire “chi” sia la persona offesa, ma “perché” è stata oggetto di un crimine d’odio. Si tratta di una precisazione importante, che sgombra il campo da molte delle obiezioni che vengono mosse alle definizioni, soprattutto per quel che riguarda quella di identità di genere, ma non solo. In altri termini, le definizioni non servono a dire cosa sia “uomo”, cosa sia “donna” o ancora quali siano i requisiti per l’affermazione di un genere diverso dal sesso assegnato alla nascita; servono a guidare il giudice nell’individuazione di caratteristiche personali che, purtroppo, sono ancora troppo spesso oggetto di stigma, odio e violenza.

Con riferimento specifico alla definizione di sesso, la distinzione tra sesso biologico (e cioè l’insieme delle caratteristiche fisiche che denotano l’appartenenza a un sesso) e sesso anagrafico (cioè il sesso assegnato alla nascita o in conseguenza di rettificazione fatta ai sensi della legge n. 164/1982) prende atto della possibile divergenza tra i due concetti (si pensi, per esempio, alla specifica situazione delle persone intersessuali), sempre e soltanto in relazione all’individuazione della caratteristica personale potenziale oggetto di odio. Proprio perché è questa, come detto, la specifica funzione delle definizioni, è necessario che le stesse siano formulate nel modo più possibile inclusivo, senza lasciare nessuna persona fuori dalla protezione garantita dalla legge.

Ed eccoci al secondo punto. Cosa intendiamo per identità di genere?

Se l’identità di genere è definita dalle aspettative sociali, e non dall’appartenenza biologica, è questa che determina le nostre scelte sessuali? Non sparisce così tutta la valenza psichica che ha a che fare col desiderio, le fantasie, i meccanismi identificatori e così via che modellerebbero le nostre scelte sessuali?

Il DDL Zan parla di “genere” e “identità di genere” riconoscendo in essi due diverse dimensioni della personalità. In entrambi i casi, tuttavia, le definizioni prendono atto della compresenza di aspetti legati all’interiorità della persona – al modo in cui cioè quella persona interpreta e vive se stessa – e di aspetti legati al modo in cui il desiderio e l’atteggiamento interiore si manifestano nella vita di relazione. Con il concetto di genere si esprime, in particolare, il modo in cui le aspettative sociali e dunque i contesti culturali interagiscono con le precondizioni “naturali” dell’esistenza, a partire dalla differenza sessuale (che non viene affatto negata). Tale concetto serve, e semplifico molto, a riconoscere (ed eventualmente decostruire criticamente) il modo in cui natura e cultura si relazionano. Il modo in cui, se si vuole, sulla differenza sessuale sono stati costruiti stereotipi (di genere, appunto) a partire da dinamiche di potere e anche di subordinazione. C’è molta letteratura su questo, a partire come ovvio dalla riflessione di Butler; in ambito psicoanalitico, illuminante in tal senso resta il lavoro di Jessica Benjamin. Con la definizione di genere accolta nel DDL Zan si prende atto – in linea con la Convenzione di Istanbul – che l’espressione di genere può non essere conforme alle aspettative sociali (dunque agli stereotipi di genere) e che – e questo è il passaggio decisivo – per tale motivo essa può divenire oggetto di crimini d’odio.

Diverso è il discorso per l’identità di genere, che rinvia invece alle vicende legate alla cosiddetta disforia (o, più recentemente, incongruenza di genere), che possono condurre a percorsi di transizione o, per meglio dire, di affermazione del genere di elezione. Nel dominio giuridico, il concetto di identità di genere viene utilizzato da anni per denotare la specifica condizione delle persone trans* e, adesso, anche delle persone non binarie e gender non conforming. Riferimenti al concetto di identità di genere sono presenti nella legislazione interna – dall’ordinamento penitenziario, alla normativa in materia di rifugiati e di divieto di espulsione dello straniero – e in numerosi atti del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea. Si pensi, solo per fare un esempio, alla Raccomandazione con la quale il Consiglio d’Europa – fin dal 2010 – ha invitato gli Stati membri a farsi carico della repressione dei crimini d’odio fondati (anche) sull’identità di genere. Ancora, il concetto viene utilizzato regolarmente dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: ciò è avvenuto a partire dalla sentenza Goodwin del 2002 e, con chiarezza ancora maggiore, dalla sentenza Van Kuck del 2003, nella quale si afferma che l’identità di genere è uno degli aspetti più intimi della vita privata di una persona e, come tale, oggetto di un diritto fondamentale. Una posizione, quest’ultima, sempre riaffermata dalla Corte di Strasburgo. Coerentemente con questi approdi della giurisprudenza europea, anche la Corte costituzionale italiana ha riconosciuto, con due importanti sentenze del 2015 e del 2017, il “diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona”. Un diritto che, nel nostro Paese, trova al momento realizzazione tramite la legge n. 164 del 1982, che disciplina il procedimento giudiziario funzionale all’ottenimento della rettificazione anagrafica. Come evidente, stiamo parlando di un concetto giuridico di uso consolidato, e non di un capriccio ideologico.

E in questo contesto, che senso ha dire che l’identità di genere viene protetta anche a “transizione” non ancora conclusa? A cosa ci riferiamo esplicitamente, alle persone transessuali? Ma allora perché non chiamarle così, come chiedono le femministe più radicali, temendo quella che è stata perfino definita una “rivoluzione antropologica”?

Non si deve dimenticare che stiamo parlando di una legge che ha l’obiettivo di proteggere persone in carne e ossa dalla discriminazione e dalla violenza, lo ripeto. Una legge che prende atto di come corpi e libertà si intrecciano, della molteplicità di forme in cui la dignità personale si incarna, al fine di preservare le persone dall’odio, consentendo loro di esprimersi in condizioni di sicurezza. Vite, non “prospettive antropologiche” o ideologie. Si tratta di una precisazione importante – per me, assolutamente centrale – perché mette in luce come alla base del DDL Zan ci sia una complessa operazione di riconoscimento: alcune dimensioni della personalità, tra cui l’identità di genere e il modo in cui viene agita nella vita di relazione, vengono protette poiché ne viene riconosciuto il valore per la persona e, di riflesso, per la comunità. Non si tratta di accidenti della vita o, come qualcuno ritiene, di capricci: si tratta di dimensioni della dignità, ricche di valore e dunque meritevoli di protezione proprio perché – purtroppo – il riconoscimento del loro valore non è condiviso, come dimostra l’elevata incidenza di crimini d’odio verso le persone trans*.

Per questo, nel definire l’identità di genere si è dovuto prendere atto che tale concetto rinvia a esperienze intimamente plurali, che non possono essere più ridotte o ricondotte alla sola esperienza della “transizione”. Tali esperienze di vita esistono e, soprattutto, sono troppo spesso oggetto di crimini d’odio. Nel definire l’identità di genere, si è dovuto tenere conto proprio di questo. Ed ecco perché si fa riferimento all’eventualità che la “transizione” (più correttamente dovrebbe parlarsi ormai di affermazione di genere) non sia conclusa. Semplifico molto, nuovamente: quando una persona trans*, non binaria o gender non conforming subisce un crimine d’odio, chi la aggredisce non si interroga su ciò che è scritto sui suoi documenti, o sul tipo di percorso di affermazione di genere che ha prescelto per realizzare la propria personalità. A essere colpita è una differenza, una apparenza di “non conformità”, una divergenza rispetto a modelli ritenuti preferibili. Se la definizione, per tutto quel che ho detto finora, serve a identificare un movente, non può non prendere atto di questo: e, dunque, deve essere formulata in termini ampi e comprensivi. Lo stesso effetto non sarebbe assicurato se la legge parlasse di “persone transessuali” o di “transfobia”. In primo luogo, come detto, perché le vicende dell’identità di genere non si riducono all’esperienza della “transizione”; in secondo luogo, perché parlando di “persone transessuali” o di “transfobia” si rischierebbe di proteggere soltanto le persone che abbiano già terminato il percorso di transizione o, comunque, solo le persone che abbiano scelto la transizione come modo di realizzazione della propria identità di genere.

E cosa intendiamo esattamente per “identificazione percepita”, relativamente al genere, che è sembrata a molti una formula riduttiva?

Le definizione parla di “identificazione percepita e manifestata di sé”; si riconosce, pertanto, che nelle vicende di vita legate all’identità di genere accanto alla intima percezione di sé vi è anche una manifestazione esterna. Si tratta, cioè, di una dimensione dell’identità che viene impegnata anche nella vita di relazione. Tale riferimento, peraltro, deriva da un passaggio di una sentenza della Corte costituzionale – la n. 180/2017 – nella quale si legge che “l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisce senz’altro espressione del diritto al riconoscimento dell’identità di genere”. La stessa sentenza precisa che, ai soli fini della rettificazione anagrafica, non possa essere considerato unicamente il dato volontaristico, ma sia necessario anche l’accertamento – da parte del giudice – della “natura e [della] entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l’identità personale e di genere”. Tale valutazione deve essere compiuta, peraltro, dando rilievo alle “insopprimibili peculiarità di ciascun individuo”, con la conseguenza – per esempio – che non può più considerarsi requisito obbligatorio ai fini della rettificazione anagrafica l’intervento chirurgico di “adeguamento” dei caratteri sessuali primari. Ricordo in ogni caso, di nuovo, che la definizione di identità di genere contenuta nel ddl Zan non ha nulla a che vedere con le condizioni per la rettificazione anagrafica, ma riguarda l’identificazione di un movente d’odio.

Grazie ad Angelo Schillaci per il tempo che ha voluto dedicarci

Paola Ferri

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