La Cura

Il trattamento sanitario obbligatorio dopo la sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale.Tra tutela dei diritti ed esigenze di cura. S.Lepore. Introduzione di G. Berdini e D. Scotto di Fasano

Psicoanalisi e Giustizia
Il trattamento sanitario obbligatorio dopo la sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale.Tra tutela dei diritti ed esigenze di cura. S.Lepore. Introduzione di G. Berdini e D. Scotto di Fasano
Allegoria della Giustizia – A. Canova

Parole chiave: sentenza n. 76 del 2025, Corte Costituzionale, Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), Psichiatria e Psicoanalisi, Psicoanalisi e Giustizia, Giudice Tutelare.

Abstract

In questo contributo, il Gruppo Nazionale SPI “Psicoanalisi e giustizia” propone una riflessione sulla sentenza n. 76 del 2025 della Corte Costituzionale che ha apportato delle modifiche sostanziali nella componente giuridica della disciplina del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), soffermandosi dapprima su una disamina di tipo normativo della sentenza a cui seguiranno altri contributi che ne evidenzieranno le diverse prospettive.

Il Gruppo Psicoanalisi e Giustizia è stato istituito nel settembre 2019 e, successivamente, è stato riconosciuto come Gruppo Nazionale di Ricerca dall’Esecutivo SPI 2025-2029 (Presidente R. Jaffè)[1].

Durante la sua attività ha organizzato e realizzato diverse iniziative culturali e di formazione indirizzate ai soci e candidati SPI e a partecipanti esterni con professionalità vicine nell’ambito della salute mentale (psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, infermieri, assistenti sociali ecc.) o afferenti al settore giuridico (giudici, avvocati, operatori nelle Istituzioni Giudiziarie ecc.) e ha dato alla luce diverse pubblicazioni. Tra queste, i volumi:

— “Psicoanalisi e Giustizia: Le diverse declinazioni di un rapporto complesso”, a cura di Maria Naccari Carlizzi, Renata Rizzitelli, Franco Angeli, 2022.

— “Verità Psichica, Psicoanalisi, Senso di Giustizia. Trasformazioni e costruzioni della verità nel campo analitico”, a cura di Maria Naccari Carlizzi, Renata Rizzitelli, Franco Angeli, 2025.

Introduzione di G. Berdini e D. Scotto di Fasano

Nell’articolato contributo che segue, il Gruppo Nazionale SPI “Psicoanalisi e giustizia” propone agli utenti di SPIWEB un’analisi della sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale principalmente sotto il profilo normativo e sistematico, esaminando le modifiche che introduce nella disciplina del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) per quanto concerne gli aspetti giuridici e le principali questioni interpretative che ne derivano.

A partire da tale analisi, verranno individuati alcuni ambiti di ulteriore approfondimento — concernenti le ricadute applicative, le prassi nei Servizi di Salute Mentali (SSM) sia per quanto concerne le pratiche territoriali nei Centri di Salute Mentale (CSM) sia nei Servizi Psichiatrici Ospedalieri di Diagnosi e Cura (SPDC) e il confronto con modelli normativi adottati in altri ordinamenti europei — che la decisione sembra aprire, senza tuttavia pretendere di esaurirli.

L’obiettivo non è di fornire una valutazione complessiva della pronuncia nei suoi molteplici profili, ma di utilizzarla come punto di osservazione per interrogare il sistema complessivo di gestione del TSO, mettendone in luce alcune implicazioni normative e le possibili linee di sviluppo future anche in relazione ai temi della tutela dei diritti della persona e della responsabilità delle istituzioni.

Abbiamo pensato che, per cominciare, un’illustrazione per così dire ‘neutra’, una sorta di ‘fotografia’ della sentenza n. 76 del 2025, fosse il terreno migliore in cui radicare le riflessioni del nostro Gruppo a partire da due vertici in particolare: psichiatrico e psicoanalitico, essendo quello psicoanalitico il comune denominatore di psicologi e psichiatri componenti il Gruppo di Ricerca Psicoanalisi e Giustizia.

La ‘fotografia’ della sentenza è stata chiesta alla dottoressa S. Lepore, che, prima di diventare psicoanalista, ha svolto per alcuni anni la professione di avvocato; data la doppia esperienza, è stata ritenuta la persona più idonea per offrire un’illustrazione squisitamente giuridica sulla quale il gruppo ha poi riflettuto.

I colleghi De Mari, Paudice, Santinon, psichiatri e psicoanalisti, hanno successivamente prodotto dei commenti al contributo di Lepore.

De Mari, nel suo contributo, sottolinea, come vedrete, come: «ll recente dibattito sulla sentenza della Corte Costituzionale relativa alla gestione dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) sia un’occasione preziosa di riflessione e dibattito sui cambiamenti a cui l’assistenza psichiatrica sta andando incontro. Questa riflessione riguarda molto da vicino la psicoanalisi, come sottolinea Silvia Lepore, in quanto: “Proprio per la specificità del suo sguardo — attento alla dimensione individuale, relazionale e istituzionale dell’esperienza di malattia — essa può offrire un contributo di pensiero alla comprensione del trattamento sanitario obbligatorio, aiutando a interrogare in modo più profondo il rapporto tra tutela dei diritti, necessità della cura e responsabilità delle istituzioni”». Egli illustra come, nella sua esperienza, nell’ambito della salute mentale si sia oggi impantanati nell’IN-Curia, per l’assenza, nella mente del legislatore, di un’attenzione alla cura.

Paudice, invece, si concentra su una disamina delle riflessioni psicoanalitiche sul trauma, in riferimento al contesto, all’ambiente delle cure materne primarie e le connette all’evento traumatico -TSO collegandolo alle vicissitudini dello sviluppo emotivo.

Santinon scrive: “Mi annoto spesso le audizioni (del paziente a cura del Giudice Tutelare) nel corso del loro svolgimento come fossero appunti di seduta perché il tentativo del Giudice di capire che cosa accade al paziente, che cosa sia più giusto e utile per lui, sembra spingerlo a pretendere, per il paziente di cui si è fatto prossimo, qualcosa di più. In questo role reversal (tra giudice e clinico, co-presenti nell’audizione) si evidenzia la difficoltà di gestione della “giusta distanza”: il giudice tutelare arriva talvolta a proporre ciò che il servizio psichiatrico dell’urgenza (SPDC) o il servizio territoriale (Centro di Salute Mentale) non possono dare reinterrogando così i diritti esigibili dai pazienti ma anche dai curanti. L’audizione, riprendendo lo scritto di Silvia Lepore, è un “momento clinico e giudiziario insieme in cui i due linguaggi provano una sintesi comune”. Il contributo si sofferma sulle aporie dovute alla complessità della situazione d’emergenza e sulle “significative compromissioni (per il paziente) nelle capacità decisionali e nella comprensione di procedure complesse. Tali compromissioni concernono specificamente le aree della comprensione e del ragionamento, elementi imprescindibili per l’esercizio consapevole delle prerogative processuali”.

Non procediamo oltre nella disamina dei contributi dei colleghi psichiatri e psicoanalisti, che, a partire dalla ‘fotografia’ offerta da Lepore, tenteranno di approfondire gli aspetti dolorosamente impegnativi per lo psichiatra-psicoanalista lontano anni luce dal setting classico nell’urgenza drammatica in cui le decisioni sembrano a volte dover essere prese a dispetto della cosiddetta da Bion ‘capacità negativa’ (Bion 1970) o della freudiana sognante “attenzione liberamente fluttuante” (Freud 1912) dell’analista al lavoro.

A conclusione dei contributi dedicati alla sentenza della Corte Costituzionale sul TSO, verrà proposta un’intervista di Silvia Lepore a Daniele Mencarelli autore di <Tutto chiede salvezza> (Mondadori, 2020) da cui è stata tratta l’omonima serie televisiva di successo distribuita da Netflix. Partendo dalla sua esperienza, Mencarelli riflette sul rapporto tra cura, libertà, riconoscimento e diritti, alla luce delle novità introdotte dalla sentenza. La sua testimonianza non intende sostituirsi al confronto clinico o giuridico sviluppato nei contributi che precedono, ma offrirne un contrappunto umano ed esperienziale, ricordando come ogni riflessione sul TSO riguardi, insieme, le Istituzioni, i curanti e le persone che attraversano questa esperienza.

Prima di concludere queste note introduttive ci sembra necessario aggiungere qualche parola sul concetto di terzietà, fondamentale nella riflessione psicoanalitica a partire dalla teorizzazione freudiana dell’Edipo. La nozione di “terzietà”, specifica del complesso d’Edipo introduce la dimensione triadica è chiamata in causa nei contributi di Santinon e nell’intervista di Lepore a Daniele Mencarelli.

Scrive Santinon: “Si potrebbe dire che la triade giudice-medico-paziente (nel caso di TSO di pazienti minorenni il gruppo è quello dei genitori- bambino) costituisce già un dispositivo che allena il medico alla “traduzione” del linguaggio giuridico per il paziente in un ruolo di facilitatore della comunicazione giudice-paziente e viceversa così come la presenza del giudice potrebbe introdurre una funzione terza di contenimento (di elementi β provenienti dalla coppia medico-paziente).

Il terzo introduce una complessità gruppale immediata che può trasformare l’esperienza emotiva grezza oppure amplificare gli assunti di base (Bion 1948) e la persecutorietà (nel caso di fantasie inconsce di attacco-fuga: il giudice come persecutore; di accoppiamento: medico + giudice contro paziente; paziente + giudice contro medico). In Italia siamo molto indietro rispetto al tema della compartecipazione nella decisione delle cure.

Anche Mencarelli nell’intervista così si esprime sul principio della terzietà: “Secondo me questa sentenza introduce un principio fondamentale, che va ben oltre il TSO: il principio della terzietà. Tra il paziente e chi cura esiste inevitabilmente un’asimmetria. Da una parte c’è una persona che sta vivendo una crisi profonda e che ha appena subito una limitazione della libertà personale; dall’altra c’è chi ha il potere di decidere. Per questo credo che la presenza di un terzo sia un valore. Noi dobbiamo recuperare, a livello culturale, la percezione che il terzo è sempre d’aiuto a entrambi. Non è un ostacolo. Può essere una garanzia per il paziente, ma anche per il medico….”.

Una psicoanalista – Santinon – e uno scrittore – Mencarelli – invocano il Principio di Terzietà e lo elaborano in modo sostanzialmente simile riferendosi entrambi alla funzione del Giudice Tutelare, che deve, nella procedura definita dalla Corte, incontrare il paziente sottoposto al TSO per convalidarne il ricovero.

Tale funzione può essere rappresentata in due modi opposti.

Da un lato il Giudice Tutelare viene visto come una figura che arriva a intrudere nel rapporto tra i curanti e il paziente, in una situazione di per sé piuttosto problematica. La figura del magistrato può caricarsi di valenze controllanti che interferiscono in modo sostanziale con la libertà e la serenità dei curanti alle prese con decisioni difficili. Paudice nel suo commento sottolinea la possibile mancanza di una formazione clinico-psichiatrica del magistrato e la possibilità che, in una configurazione triadica magistrato-medico curante- paziente, il primo e l’ultimo si trovino, per così dire, alleati nel contrastare l’operato dello psichiatra e del personale sanitario. In questo senso, viene paventato il rischio che il magistrato, con la pretesa di agire a favore del paziente, utilizzi il proprio potere in maniera persecutoria per condizionare ed eventualmente censurare le decisioni dei medici.

Dal lato opposto, l’intervento della figura “terza” del Giudice Tutelare non viene considerato un fattore che si ponga necessariamente in modo conflittuale con lo svolgimento delle prassi sanitarie. Pur senza sottacere le difficoltà di una procedura innegabilmente più complessa, l’operato del Giudice Tutelare è al contrario vissuto come elemento di possibile arricchimento; il confronto tra medico e Giudice Tutelare non viene in tal caso immaginato come foriero di problematiche poco governabili, ma come un produttivo confronto di punti di vista. In tale prospettiva, con la figura del magistrato, la dimensione giuridica e sociale viene a sua volta a caratterizzare il rapporto medico-paziente, contribuendo ad accrescerne la qualità, convalidando l’azione clinica (anche se non in maniera aprioristica) e aiutando il paziente in TSO a sviluppare una consapevolezza delle proprie difficoltà.

In rapporto alle questioni descritte, può essere utile riprendere la distinzione che Lacan (1953-54) traccia tra Immaginario e Simbolico: nel primo caso descritto la Terzietà – di cui il magistrato è portatore – si declina nel registro Immaginario in termini di conflittualità, contrapposizione, “alleanza” di due membri della triade ai danni del terzo (il medico); nel secondo caso, invece, la triade trova un equilibrio emotivo-relazionale all’interno del registro Simbolico, magistrato e psichiatra agiscono per favorire la cura e la ripresa del paziente all’interno di una cornice definita dalla Legge: nella fattispecie del Complesso Edipico, il “Nome del Padre”: “Affrontare la questione dell’Edipo significa collocarsi al centro dello spazio teorico e pratico della Psicoanalisi. Intorno ad esso si è imperniato il dibattito e si sono delineate le trasformazioni più rilevanti della nuova disciplina” (Vegetti Finzi, 1976, p. 101).

Possiamo quindi leggere il Terzo – l’Edipo – come una metafora che rimanda ad altro, la cui funzione, scrive ancora Vegetti Finzi, è “quella di rinviare perennemente “altrove” e “più in là”” (ibidem). L’altrove e il più in là evocati da Santinon e che si ritrova nell’intervista a Mencarelli, quando affermano che la figura del magistrato o, addirittura, quella dell’avvocato, è una figura ‘altra’ di garanzia, di apertura al sociale, è un ‘qualcosa’ con cui possiamo dialogare, che introduce in altri termini a <un’altra scena> ma che, contemporaneamente (come nota Santinon), può impregnarsi delle paure degli attori in scena che possono dar vita a un terzo immaginario – ancora con Lacan (1953-54)– intrusivo, conflittuale, giudicante, che manda in frantumi un ordine sociale piuttosto che permettere di raggiungerne un altro.

Le due prospettive, apparentemente contrapposte, delineano un ventaglio di possibilità e prefigurano possibili rischi e vantaggi del cambiamento verificatosi nelle procedure della componente giuridica del TSO. Saranno necessari e auspicabili una attenta riflessione e un costante monitoraggio delle prassi di tutti gli operatori coinvolti, là dove possibile – come con questo contributo abbiamo cercato di fare nel Gruppo di Ricerca SPI Psicoanalisi e Giustizia – con la lente della Psicoanalisi.

Il trattamento sanitario obbligatorio dopo la sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale
Tra tutela dei diritti ed esigenze di cura

di Silvia Lepore

Il trattamento sanitario obbligatorio rappresenta uno dei luoghi più delicati di incontro — e talvolta di tensione — tra diritto, medicina e soggettività. Quando la sofferenza psichica assume forme tali da richiedere interventi coercitivi, la questione non riguarda soltanto l’assetto delle garanzie giuridiche o l’organizzazione dei servizi sanitari, ma interroga più in profondità il modo in cui le istituzioni riconoscono la persona nella sua vulnerabilità.

La sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale rappresenta uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni in materia di trattamento sanitario obbligatorio (TSO), incidendo direttamente sull’assetto procedurale delineato dall’art. 35 della legge n. 833 del 1978 e rafforzando, in modo significativo, le garanzie costituzionali della persona sottoposta a ricovero coattivo.
In particolare, la pronuncia ha introdotto l’obbligo di comunicazione del provvedimento sindacale alla persona interessata e ha affermato la necessità dell’audizione personale del paziente da parte del giudice tutelare prima della convalida del trattamento, riaffermando con forza la titolarità dei diritti fondamentali anche in condizioni di grave sofferenza psichica.

Al di là dell’impatto immediatamente operativo, la decisione si colloca in un contesto normativo e giurisprudenziale caratterizzato da una progressiva valorizzazione dell’autodeterminazione della persona, già evidente nella legislazione sul consenso informato e nelle più recenti pronunce costituzionali in materia di trattamenti sanitari, e sembra estendere tale paradigma anche ai contesti di maggiore vulnerabilità. Ciò solleva una serie di questioni di carattere sistemico che riguardano non solo il diritto sanitario e costituzionale, ma anche l’organizzazione dei servizi, la sostenibilità istituzionale delle garanzie e il rapporto tra urgenza clinica e procedura giuridica.

Questo lavoro si propone di analizzare la pronuncia principalmente sotto il profilo normativo e sistematico, esaminando le modifiche che essa introduce nella disciplina del trattamento sanitario obbligatorio e le principali questioni interpretative che ne derivano. A partire da tale analisi, verranno inoltre individuati alcuni possibili ambiti di ulteriore approfondimento — concernenti le ricadute applicative, le prassi territoriali e il confronto con modelli normativi adottati in altri ordinamenti europei — che la decisione sembra aprire, senza tuttavia pretendere di esaurirli.

L’obiettivo non è dunque quello di fornire una valutazione complessiva della pronuncia nei suoi molteplici profili, ma piuttosto di utilizzarla come punto di osservazione per interrogare il sistema complessivo di gestione del trattamento sanitario obbligatorio, mettendone in luce alcune implicazioni normative e le possibili linee di sviluppo future, anche in relazione ai temi della tutela dei diritti della persona e della responsabilità delle istituzioni.

A monte della sentenza n. 76/2025: la rimessione della Corte di cassazione e la rilevanza costituzionale delle garanzie nel TSO

Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera rappresenta una misura eccezionale prevista dall’ordinamento italiano, che incide su diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute e all’autodeterminazione terapeutica (art. 32 Cost.), nonché la dignità della persona (art. 2 Cost.). La sua disciplina, contenuta principalmente negli articoli 33, 34 e 35 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale), è stata oggetto di un recente e significativo intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 76 del 2025, che ne ha ridefinito le garanzie procedurali.

La sentenza n. 76 del 2025 della Corte costituzionale, che si colloca nel solco della giurisprudenza sul consenso informato inaugurata, tra le altre, dalla sentenza n. 438 del 2008[2], trae origine da una questione sollevata dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, nell’ambito di un giudizio promosso da una persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio. Con ordinanza del 9 settembre 2024 (reg. ord. n. 207/2024), la Cassazione ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevedono una serie di garanzie procedurali essenziali in favore della persona sottoposta a TSO: la notificazione dei provvedimenti che dispongono e convalidano il trattamento, l’informazione sui diritti e sulle possibilità di ricorso, l’audizione personale da parte del giudice tutelare prima della convalida.

Il caso concreto

La vicenda processuale prende avvio da un trattamento sanitario obbligatorio disposto dal Sindaco di Caltanissetta e convalidato dal giudice tutelare nel gennaio 2021 nei confronti di una donna, sulla base di una valutazione clinica che faceva riferimento a ideazioni suicidarie e all’assunzione eccessiva di psicofarmaci. La donna aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978, lamentando, tra l’altro, di non essere mai stata informata del provvedimento sindacale, di non aver ricevuto la notifica del decreto di convalida, di non essere stata ascoltata dal giudice tutelare e, più in generale, di essere stata privata della libertà personale senza essere posta in condizione di comprendere cosa stesse accadendo e di difendersi tempestivamente. La donna sosteneva inoltre che le affermazioni suicidarie erano state strumentali e finalizzate a fare pressione sulle figlie.

Il Tribunale ordinario di Caltanissetta prima, e la Corte d’appello poi, avevano rigettato il ricorso, ritenendo integrati i presupposti sostanziali del TSO e affermando che le doglianze procedurali sollevate dalla ricorrente non trovavano fondamento nella normativa allora vigente, che non prevedeva espressamente né la notificazione degli atti né l’audizione personale dell’interessato da parte del giudice tutelare. È in questo contesto che la vicenda approda innanzi alla Corte di cassazione, adita dalla ricorrente avverso la decisione della Corte d’appello.

Nel giudizio di legittimità, la Procura generale presso la Corte di cassazione, pur chiedendo in via principale il rigetto del ricorso, ha tuttavia sollecitato, in via subordinata, il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale della disciplina del trattamento sanitario obbligatorio, rilevando come una misura incidente in modo così intenso sulla libertà personale e sull’autodeterminazione terapeutica non possa ritenersi conforme ai parametri costituzionali in assenza di garanzie procedurali effettive.

Perché la Cassazione ritiene la questione rilevante

La Corte di cassazione, pur investita formalmente di un ricorso contro la decisione di merito, si è trovata di fronte a un nodo che non può essere risolto con una semplice interpretazione della legge vigente. La legittimità del TSO contestato dipende infatti dalla tenuta costituzionale della disciplina procedurale che lo governa. In altri termini, la Cassazione non ha potuto decidere se il trattamento sia stato legittimo, senza prima interrogarsi se il quadro normativo consenta o meno una compressione della libertà personale priva delle garanzie lamentate dalla ricorrente.

La rilevanza della questione, secondo la Corte, discende dal fatto che nel sistema attuale il procedimento di TSO si svolge a circuito chiuso tra autorità: il Sindaco emette l’ordinanza, il giudice tutelare la convalida, ma la persona direttamente interessata resta estranea al flusso delle comunicazioni giuridicamente rilevanti, se si escludono le comunicazioni ricevute dai 2 medici che ne hanno valutate le condizioni cliniche e redatti i certificati necessari.
Il provvedimento che dispone il trattamento non viene notificato; il decreto di convalida non viene comunicato; l’interessato non viene ascoltato dal giudice tutelare che convalida il TSO, l’opposizione successiva avviene, di fatto, “al buio”.

Questo assetto, osserva la Cassazione, incide in modo diretto sull’effettività del controllo giurisdizionale. Un controllo esercitato solo su atti cartacei, senza ascoltare la persona, rischia di essere puramente formale. Anche il giudizio di opposizione proposto quando il trattamento è già cessato è strutturalmente inidoneo a ricostruire la reale situazione clinica e giuridica esistente al momento della privazione della libertà.

La non manifesta infondatezza: libertà personale, difesa, dignità

Quanto alla non manifesta infondatezza, la Cassazione sviluppa un ragionamento di ampio respiro. In primo luogo, chiarisce che il TSO in condizioni di degenza ospedaliera non può essere considerato un mero trattamento sanitario obbligatorio in senso neutro, ma configura una misura coercitiva, poiché comporta una privazione della libertà personale,  attuata con l’ausilio della polizia municipale. Ne deriva che alle garanzie dell’art. 32 Cost. si affiancano quelle dell’art. 13 Cost., che esigono un controllo giurisdizionale effettivo.

La Corte richiama poi il diritto alla tutela giurisdizionale come principio supremo dell’ordinamento e sottolinea che il diritto di difesa non può ridursi alla mera possibilità astratta di proporre un ricorso. Senza una informazione tempestiva sui provvedimenti adottati e senza la possibilità di essere ascoltati, l’accesso alla giustizia diventa di fatto impraticabile, soprattutto per una persona in stato di alterazione psichica.

Particolarmente incisivo è il passaggio in cui la Cassazione osserva che l’assenza di comunicazione degli atti e di audizione personale non costituisce un semplice onere procedurale mancante, ma un ostacolo insormontabile all’esercizio dei diritti fondamentali. Non si può impugnare un provvedimento che non si conosce; non si può difendersi in tempo utile se non si è messi a parte delle ragioni della restrizione; non si può parlare di controllo giurisdizionale se il giudice non incontra mai la persona la cui libertà è stata compressa.

La Corte rifiuta esplicitamente una concezione paternalistica del TSO, secondo cui la finalità terapeutica renderebbe superflue le garanzie. Al contrario, afferma che proprio la vulnerabilità della persona impone un surplus di tutela, non una sua compressione. Il diritto a essere informati e a esprimere la propria opinione – anche se poi motivatamente disattesa – attiene alla dignità della persona e non viene meno per effetto della malattia.

Il passaggio alla Corte costituzionale

Su queste basi, la Cassazione conclude che la disciplina vigente presenta una lacuna costituzionalmente rilevante, non colmabile in via interpretativa, perché attiene a garanzie soggette a riserva di legge. È dunque necessario l’intervento della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità degli artt. 33, 34 e 35 della legge n. 833 del 1978 con gli artt. 2, 3, 13, 24, 32, 111 e 117 Cost., anche alla luce degli artt. 6 e 13 CEDU.

È in questo passaggio che si innesta la sentenza n. 76 del 2025: come risposta a una domanda posta dalla giurisdizione ordinaria orientata a ricondurre l’azione terapeutica entro una cornice di garanzie compatibile con uno Stato di diritto.

Inquadramento normativo e presupposti applicativi alla luce della Sentenza della Corte costituzionale n. 76/2025

1. Inquadramento Giuridico e Principi Fondamentali

Il TSO si colloca in un’area di tensione tra la tutela della salute dell’individuo e il rispetto della sua volontà. Il principio cardine in materia sanitaria è quello del consenso libero e informato, secondo cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge” (Legge 22 dicembre 2017, n. 219). Tale principio, oggi codificato nella Legge 22 dicembre 2017, n. 219, trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione (Corte Cost., sentenza n. 438 del 31 dicembre 2008).

Il TSO costituisce la principale deroga a tale principio. La Corte ha chiarito che, quando il trattamento non è solo obbligatorio ma anche coattivo (cioè può essere imposto con l’uso della forza), le garanzie dell’art. 32 Cost. si sommano a quelle, più stringenti, previste dall’art. 13 Cost. per ogni forma di restrizione della libertà personale. Ciò implica che la misura deve essere disposta “per atto motivato dell’autorità giudiziaria e solo nei casi e modi previsti dalla legge”.

La finalità del TSO, come evolutasi dalla legge n. 180 del 1978 (cd. legge Basaglia) in poi, non è la difesa sociale, ma esclusivamente la tutela della salute della persona che vi è sottoposta. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 76/2025, ribadisce questa impostazione, distinguendo nettamente il TSO da altre misure, come l’assegnazione alle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), che presuppongono la pericolosità sociale e la commissione di un reato.

2. I Presupposti Sostanziali: Quando può essere praticato il TSO

Il TSO in regime di degenza ospedaliera può essere disposto solo in presenza di tre presupposti cumulativi e necessari, come stabiliti dall’art. 34 della Legge n. 833/1978 e confermati dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.

1. Esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici: La condizione clinica deve essere acuta e necessitare di un intervento medico immediato, non procrastinabile.

2. Mancata accettazione degli interventi terapeutici da parte della persona interessata. Il trattamento viene imposto proprio perché l’interessato, pur necessitandone, lo rifiuta. La legge impone che il TSO sia comunque “accompagnato da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato” (art. 33, comma 5, L. 833/1978), configurandolo come extrema ratio.

3. Esistenza di condizioni e circostanze che non consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra ospedaliere: deve essere accertata l’impossibilità di prestare le cure necessarie al di fuori di un contesto ospedaliero, nel rispetto del principio del minor sacrificio necessario per la libertà personale della persona.

L’assenza anche di uno solo di questi presupposti rende il TSO illegittimo (Tribunale Ordinario Reggio Emilia, sez. S2, sentenza n. 293/2013). La motivazione del provvedimento che lo dispone deve dare conto della sussistenza di tutte e tre le condizioni.

3. Le Garanzie Procedurali alla luce della Sentenza n. 76/2025

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 76/2025, ha colmato una grave lacuna nella disciplina del TSO, che rendeva la persona interessata un mero oggetto del procedimento, privandola delle garanzie minime di difesa e contraddittorio. La Corte ha rilevato che la normativa previgente, non prevedendo la comunicazione dei provvedimenti all’interessato né la sua audizione, violava gli artt. 13, 24, 32 e 111 della Costituzione.

A seguito della pronuncia, la procedura di TSO in degenza ospedaliera deve oggi rispettare i seguenti passaggi garantisti:

1. Fase Medica. Un medico propone il TSO con un atto motivato, che viene convalidato da un secondo medico, appartenente alla struttura sanitaria pubblica (solitamente uno psichiatra).

2. Fase Amministrativa. Il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, emette un’ordinanza motivata che dispone il TSO. La Corte costituzionale ha stabilito l’illegittimità dell’art. 35, comma 1, della L. 833/1978: “…nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»” Pertanto, l’ordinanza del Sindaco deve essere comunicata alla persona sottoposta a TSO.

3. Fase Giudiziaria (Convalida): Entro 48 ore dal ricovero, l’ordinanza del Sindaco viene notificata al Giudice Tutelare. Quest’ultimo ha 48 ore per convalidare o meno il provvedimento. La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 35, comma 2, in due punti cruciali:

a) Audizione obbligatoria: Il giudice, prima di decidere, deve sentire la persona interessata. La norma è stata dichiarata illegittima:”…nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «sentita la persona interessata»” . L’audizione è un presidio fondamentale per verificare i presupposti del trattamento, le condizioni di degenza e la dignità della persona e per attivare eventuali misure di protezione.

b) Notificazione del decreto di convalida: Il provvedimento del giudice deve essere portato a conoscenza dell’interessato. La norma è stata dichiarata illegittima:”…nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al Sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»”. Questa notifica è essenziale per consentire all’interessato di esercitare il proprio diritto di impugnazione.

4. Proroga e Impugnazione. Le nuove garanzie si applicano anche in caso di proroga del trattamento oltre i 7 giorni iniziali. Resta ferma la possibilità per la persona sottoposta a TSO (e per chiunque vi abbia interesse) di proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dinanzi al Tribunale, come previsto dall’art. 35, comma 8, della L. 833/1978.

Conclusioni

La sentenza n. 76 del 2025 si configura, sotto il profilo costituzionale, come un intervento di significativa riaffermazione della centralità della persona anche nei contesti di maggiore vulnerabilità psichica, ponendo in evidenza come la titolarità dei diritti fondamentali non possa essere compressa in ragione della condizione patologica. Al tempo stesso, essa mostra come il rafforzamento delle garanzie procedurali non possa essere considerato, di per sé, risolutivo delle criticità che caratterizzano il trattamento sanitario obbligatorio, ma richieda un adattamento complessivo del sistema istituzionale e organizzativo in cui tali garanzie devono operare. In dottrina sono state evidenziate alcune criticità che meritano attenzione. Da un lato, è stato osservato come la pronuncia si collochi al confine tra intervento interpretativo e integrazione della disciplina legislativa, in ragione della puntualità delle soluzioni procedurali individuate. Dall’altro, è stata sottolineata la possibile divaricazione tra garanzie previste e loro effettiva realizzazione, soprattutto nelle situazioni di grave compromissione psichica che frequentemente caratterizzano il ricorso al TSO.
Ulteriori interrogativi riguardano la sostenibilità organizzativa del modello delineato, in relazione ai tempi ristretti del procedimento e alle condizioni operative degli uffici giudiziari, nonché la scelta di concentrare il rafforzamento delle garanzie nella fase iniziale del trattamento, ossia nel momento di maggiore urgenza clinica e di maggiore vulnerabilità della persona. L’analisi normativa svolta evidenzia come la pronuncia introduca un modello particolarmente intenso di tutela ex ante, fondato sulla centralità dell’intervento del giudice e sulla partecipazione personale dell’interessato. Tale configurazione, pur coerente con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di diritti fondamentali, apre una serie di questioni interpretative e applicative che meritano ulteriori approfondimenti, con particolare riguardo alle modalità concrete di attuazione della decisione, alle possibili differenze territoriali e al confronto con modelli adottati in altri ordinamenti europei.

Nel complesso, la decisione della Corte costituzionale rappresenta un passaggio significativo che sollecita una riflessione più ampia sul sistema del trattamento sanitario obbligatorio, sulle sue modalità operative e sulle prospettive di evoluzione futura. La sfida che essa apre non riguarda soltanto l’adeguamento delle procedure, ma la capacità delle istituzioni di mantenere insieme tutela dei diritti e necessità della cura, riconoscendo nella persona — anche quando attraversata dalla patologia — non un oggetto di intervento, ma un soggetto titolare di dignità. Ed è proprio in questo spazio di tensione tra cura, istituzione e soggettività che può aprirsi un dialogo fecondo tra diritto, psichiatria e psicoanalisi.

Alla luce di queste considerazioni, alcune domande possono essere rivolte alla comunità clinica. È possibile tradurre concretamente le nuove garanzie procedurali alla luce delle risorse disponibili — in termini di personale, tempi e organizzazione dei servizi — oppure esiste il rischio che esse favoriscano forme di psichiatria difensiva, orientate più a prevenire responsabilità medico-legali che a rispondere ai bisogni di cura dei pazienti? In che modo l’organizzazione dei servizi e i tempi dell’intervento istituzionale possono conciliarsi con l’esigenza di ascolto e di riconoscimento della soggettività della persona nei momenti di crisi acuta? Come distinguere, sul piano clinico e istituzionale, situazioni profondamente diverse tra loro — come l’esordio di una crisi psicotica e le condizioni di grave cronicità — evitando che uno stesso strumento giuridico venga applicato a contesti clinici molto differenti? E come declinare queste garanzie nei contesti istituzionali più complessi, come il carcere o altre situazioni di forte vulnerabilità?

Questo contributo non pretende di esaurire le questioni sollevate dalla sentenza, ma intende piuttosto aprire uno spazio di riflessione e di confronto tra psicoanalisti, psichiatri e operatori della salute mentale che, nella loro pratica clinica e istituzionale, si confrontano con le complessità dei trattamenti coercitivi.

L’intento di questo primo contributo è quello di avviare una discussione più ampia, alla quale altri colleghi possano partecipare con riflessioni e testimonianze tratte dalla propria esperienza clinica.

Bibliografia

Bion W.R. (1948) Esperienze nei gruppi, Armando, Roma, 1971.

Bion W.R. (1970) Attenzione e Interpretazione, Armando, Roma, 1973.

Freud S. (1912) Consigli al medico nel trattamento psicoanalitico, OSF, 6, Bollati Boringhieri, Torino.

Lacan J.(1953-54) Il Seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud, Torino, Einaudi, 2014.

Mencarelli D.(2020) Tutto chiede salvezza, Arnoldo Mondadori, Milano.

Vegetti Finzi S.(1976) Il lungo cammino di Edipo, Materiali Filosofici, pp. 101-118.


[1] Soci SPI partecipanti al gruppo Psicoanalisi e giustizia:
Guido Berdini e Daniela Scotto di Fasano, coordinatori; Simone Bruschetta, Massimo De Mari, Maurizio Fato, Silvia Lepore, Andrea Marzi, Giorgio Mereu, Sergio Mordenti, Nadia Muscialini, Patrizia Santinon, Loredana Palaziol, Ciro Paudice, Carmen Riemer, Ugo Sabatello.
Dal 2019 al 2025 hanno fatto parte del Gruppo i Soci: Maria Naccari Carlizzi e Renata Rizzitelli (come coordinatrici), Valeria Agostinelli, Giuseppe Ballauri, Noè Loiacono, Andrea Marzi, Giorgio Mereu, Luciana Mongiovì, Cristiano Nichini, Loredana Palaziol, Ciro Paudice, Carmen Riemer, Ugo Sabatello, Daniela Scotto di Fasano, David Ventura.

[2] Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 438 del 2008, il consenso informato costituisce una vera e propria espressione del diritto fondamentale della persona, ponendosi come «sintesi di due diritti fondamentali»: da un lato, il diritto all’autodeterminazione, dall’altro, il diritto alla salute. Ne discende che ogni individuo non solo ha diritto ad essere curato, ma ha anche diritto «di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative», affinché la sua scelta sia libera e consapevole, in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost. In questa prospettiva, il consenso informato viene qualificato dalla Corte come principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione compete al legislatore statale.

Proprio perché il consenso informato è principio fondamentale, il TSO si configura come deroga di particolare intensità: non solo si prescinde dal consenso, ma si ammette un trattamento potenzialmente coattivo. È per questo che, come afferma la stessa sentenza n. 76/2025, alle garanzie di cui all’art. 32 Cost. (riserva di legge e rispetto della persona) devono necessariamente aggiungersi quelle, più rigorose, dell’art. 13 Cost., proprie di ogni limitazione della libertà personale. In altri termini, quanto più la legge consente di incidere senza consenso sulla persona, tanto più devono essere rafforzate le garanzie di informazione, partecipazione e controllo giurisdizionale.

Il trattamento sanitario obbligatorio dopo la sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale.Tra tutela dei diritti ed esigenze di cura. S.Lepore. Introduzione di G. Berdini e D. Scotto di Fasano Monica Castellini

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